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Corte di cassazioneMediazione Obbligatoria: dopo l’opposizione a Decreto Ingiuntivo l’onere grava sul Creditore

Settembre 24, 2020
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Con l’ordinanza interlocutoria n. 18741/2019 del 12 luglio 2019 la Terza Sezione della Suprema Corte aveva rimesso alle Sezioni Unite la risoluzione della questione relativa all’individuazione della parte processuale tenuta a promuovere il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Con ordinanza 16 settembre 2019 n.23003, la Sesta Sezione della Corte aveva confermato, in linea con molte pronunzie di merito, come l’onere gravasse sull’opponente e che il mancato esperimento del procedimento di mediazione comportasse l’improcedibilità dell’opposizione e la definitività del decreto ingiuntivo opposto; la ratio veniva individuata in conformità al principio della ragionevole durata del processo, “menomata” dall’introduzione del giudizio di merito ad opera dell’opponente; di qui l’individuazione dell’onere in capo a quest’ultimo.
Per le Sezioni Unite, diversamente, l’obbligo di introduzione della mediazione incombe in capo alla parte opposta (ricorrente in sede monitoria); in ipotesi di mancata attivazione, la conseguenza sarà l’improcedibilità e la conseguente revoca del monitorio.
Con la decisione n. 19596/2020 le Sezioni Unite fanno registrare un importante cambio di passo rispetto alla sentenza n. 24629 del 2015 cui si ispira l’ordinanza di cui sopra della Sesta Sezione.
Questo il principio di diritto enunciato da Cass. Sez. Un. n. 19596 del 18 settembre 2020:

nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo

Link testo integrale:
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/8240_04_2020_no-index.pdf

Militano in questo senso – scrive la Corte – argomenti di carattere testuale, logico e sistematico e tale interpretazione deve ritenersi l’unica costituzionalmente orientata

avv. Giuseppe Taiani
L&CM Società tra Avvocati

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