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Il Conservatore è tenuto alla immediata cancellazione dei pesi gravanti sul cespite oggetto del Decreto di Trasferimento Indipendentemente dal decorso del termine Ex Art. 617 c.p.c.

Gennaio 5, 2021

Segnaliamo l’interessante pronuncia n. 28387 resa in data 14 dicembre 2020 dalla Cassazione a Sezioni Unite che enuncia, in materia di espropriazioni e vendite coattive in genere, il seguente principio di diritto:

Nel procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l’ordine di cancellazione dei gravami sul medesimo (tra cui i pignoramenti e le ipoteche), determina il trasferimento del diritto oggetto della procedura espropriativa libero da quei pesi e quindi la contestuale estinzione dei medesimi vincoli, dei quali il Conservatore dei registri immobiliari (oggi Ufficio provinciale del territorio – Servizio di pubblicità immobiliare, istituito presso l’Agenzia delle Entrate) è tenuto ad eseguire la cancellazione immediatamente, in ogni caso indipendentemente dal decorso del termine di proponibilità delle opposizioni esecutive a norma dell’art. 617 c.p.c.

Il processo espropriativo, secondo gli Ermellini, si caratterizza per la successione di subprocedimenti che, a differenza del processo di cognizione preordinato all’adozione di un unico provvedimento decisorio, hanno ciascuno una propria autonomia e si concludono con l’adozione di provvedimenti ed atti definitivi del Giudice dell’Esecuzione, ivi compreso il decreto di trasferimento; quest’ultimo produce immediatamente effetti, tra cui la cancellazione dei pesi che giammai può essere differita nel tempo in assenza di disposizione normative.
avv. Giuseppe Taiani
L&CM Società tra Avvocati

SS.UU. CASSAZIONE N. 28387 DEL 14.12.2020