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Corte di cassazioneIl Conservatore è tenuto alla immediata cancellazione dei pesi gravanti sul cespite oggetto del Decreto di Trasferimento Indipendentemente dal decorso del termine Ex Art. 617 c.p.c.

Gennaio 5, 2021
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Segnaliamo l’interessante pronuncia n. 28387 resa in data 14 dicembre 2020 dalla Cassazione a Sezioni Unite che enuncia, in materia di espropriazioni e vendite coattive in genere, il seguente principio di diritto:

Nel procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l’ordine di cancellazione dei gravami sul medesimo (tra cui i pignoramenti e le ipoteche), determina il trasferimento del diritto oggetto della procedura espropriativa libero da quei pesi e quindi la contestuale estinzione dei medesimi vincoli, dei quali il Conservatore dei registri immobiliari (oggi Ufficio provinciale del territorio – Servizio di pubblicità immobiliare, istituito presso l’Agenzia delle Entrate) è tenuto ad eseguire la cancellazione immediatamente, in ogni caso indipendentemente dal decorso del termine di proponibilità delle opposizioni esecutive a norma dell’art. 617 c.p.c.

Il processo espropriativo, secondo gli Ermellini, si caratterizza per la successione di subprocedimenti che, a differenza del processo di cognizione preordinato all’adozione di un unico provvedimento decisorio, hanno ciascuno una propria autonomia e si concludono con l’adozione di provvedimenti ed atti definitivi del Giudice dell’Esecuzione, ivi compreso il decreto di trasferimento; quest’ultimo produce immediatamente effetti, tra cui la cancellazione dei pesi che giammai può essere differita nel tempo in assenza di disposizione normative.
avv. Giuseppe Taiani
L&CM Società tra Avvocati

SS.UU. CASSAZIONE N. 28387 DEL 14.12.2020

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