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Corte di cassazioneSospensione delle Procedure Espropriative e inefficacia pignoramenti “Prima Abitazione”: coordinamento tra “Milleproroghe” e Decreto “Ristori”

Febbraio 7, 2021
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Il decreto c.d. “Milleproroghe” entrato in vigore lo scorso 1 gennaio ha sospeso sino al 30 giugno 2021 le procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore.
Detta proroga deve essere però valutata congiuntamente all’inefficacia contemplata dall’art. 4 del c.d. “Decreto Ristori” (D.L. n. 137/2020) il quale, nella formulazione cristallizzata nella Legge di conversione 176/2020 statuisce che “E’ inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare (…) effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” e cioè il 25.12.2020.

Dal combinato disposto delle suddette disposizioni normative si evince che il dettato del “Milleproroghe” consentirebbe di ritenere prorogata la sola sospensione delle procedure esecutive già in essere e non anche l’inefficacia del pignoramento immobiliare, purchè lo stesso sia notificato dopo il 25.12.2020.

La notifica di un pignoramento immobiliare non sarebbe pertanto inefficace, ma la procedura esecutiva sarebbe interessata, ex post, dalla sospensione, ovviamente in ipotesi di abitazione principale dell’esecutato.

 

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